La normativa dei paesi della comunità europea e di conseguenza anche la normativa nazionale stanno sempre più accentuando e responsabilizzando il ruolo centrale della governance dell’impresa affinché l’attività di amministrazione risponda ai requisiti previsti dalla legge.
Ricordiamo che il cardine di detta normativa è indicato nell’art. 2086 del Codice Civile il quale recita comma 1 “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori comma 2 L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) riprendendo quanto scritto all’art. 2086 C.C., ha stabilito all’art. 3:
Comma 1
“L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”
Comma 2
“L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”
Comma 3
“Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 (istituzione di idoneo assetto organizzativo) devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 (indicazione di alcuni segnali di crisi)
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2.
In sostanza il legislatore richiede che:
- vi sia l’esistenza di un “controllo di gestione” per la gestione dei fatti amministrativi, contabili e finanziari;
- vengano regolarmente e costantemente monitorati i fatti della gestione;
- vengano correttamente e formalmente attribuite mansioni e responsabilità alle persone preposte alla gestione;
- vengano formalizzate (sulla base delle conoscenze del mercato sugli andamenti storici dell’azienda, sulle innovazioni apportate o in corso di approntamento) dei budget annuali che dovranno essere oggetto di monitoraggio e rilevazione (si ritiene con cadenza trimestrale).
Vi sono già alcune sentenze di Tribunale nelle quali si addebita all’impresa ed ai suoi amministratori la mancanza di adeguati (e formalizzati) assetti organizzativi da istituire quando l’impresa è “in bonis” e non quando vi sono le prime avvisaglie della crisi.
Vi è perciò la necessità di implementare in maniera organica quanto richiesto dalla legge e dalla evoluzione economica, in modo da non incorrere in responsabilità.
(implementazione formale e sostanziale).
Opinione comune è che l’andamento aziendale venga monitorato con situazioni almeno trimestrali (da rapportarsi anche con i budget previsionali) dandone formale riscontro.
Chiaramente, in sede di redazione del bilancio, in nota integrativa dovrà essere data contezza degli adeguati assetti organizzativi ed una adeguata informativa sulla valutazione della continuità aziendale (possibile in presenza di un coerente budget previsionale).
Si fa infine presente come la normativa sopra indicata è rivolta a tutte le attività di impresa (individuali – societarie – minime – medie e grandi), gli adeguati assetti organizzativi devono perciò tenere conto delle diverse realtà imprenditoriali e quindi le piccole realtà imprenditoriali dovranno dotarsi di sistemi di monitoraggio dell’azienda più semplificati.