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Reverse charge ampio dal 1° gennaio 2015

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sul supplemento n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014) ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge, che, come noto, prevede il passaggio degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. Per contrastare ulteriormente l’attuazione di comportamenti evasivi, il co. 629, lett. a), della Legge di stabilità 2015 prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge a ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE. In recepimento dell’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente:

• sia dal rapporto contrattuale;

• sia dalla tipologia di attività esercitata.

Inoltre, all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) in base alle quali - fino al 31 dicembre 2018 (co. 631) – il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche:

• ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;

• ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

• alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ossia ad “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica [...] è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”;

• alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

L’estensione del meccanismo del reverse charge è efficace a partire dal 1° gennaio 2015.
Tuttavia, l’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
In sostanza, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.

In caso di mancato rilascio della suddetta misure di deroga, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, si dovranno reperire le risorse finanziarie collegate all’ampliamento del reverse charge tramite l’aumento delle accise sulla benzina.  Attraverso, poi, un ulteriore intervento, ma questa volta al settimo comma, dell’articolo 74 del D.P.R. 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltreché ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

FONTE: http://www.fiscal-focus.info
« Legge di stabilità 2015
Certificazione Unica – CU 2015 »

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