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Tasi 2014, il 16 ottobre scade l’acconto

La scadenza del 16 ottobre interessa gli immobili situati nei comuni che non erano riusciti ad inviare le delibere di approvazione entro il 23 maggio scorso, ma che l’hanno fatto entro il 10 settembre.

Per maggiore chiarezza è utile ricordare che la scadenza del 16 ottobre non riguarda:

 - coloro che hanno già versato a giugno, per essi resta fermo l’appuntamento del saldo di dicembre;

- gli immobili situati nei comuni che non hanno pubblicato le delibere né entro il 23 maggio, né entro il 10 settembre. In tal caso il versamento della TASI avverrà in un’unica soluzione entro il 16.12.2014

 La base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l’IMU, ossia il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori catastali.

Alla base imponibile bisogna poi applicare l’imposta, stabilita in misura percentuale da ogni singolo comune, e le eventuali detrazioni. A tal fine occorre consultare il portale del federalismo fiscale, oppure rivolgersi all’ufficio tributi del proprio comune. I Comuni, infatti, hanno avuto la possibilità di decidere in autonomia la misura dell’imposta, con un limite massimo fissato dalla legge (3,3‰ per le abitazioni principali), ma senza alcun limite minimo.

 Il valore da versare il 16 ottobre è la metà dell’imposta calcolata, in quanto si tratta di un acconto. Il saldo dovrà essere poi versato a dicembre.

 La TASI si versa con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3958: abitazione principale e relative pertinenze;

- 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 3960: aree fabbricabili;

- 3961: altri fabbricati;

oppure con l’apposito bollettino di c/c/p, approvato con DM 23.5.2014, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.2014. Il bollettino è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, e può essere pagato tramite gli uffici stessi oppure telematicamente attraverso il servizio telematico offerto dalle Poste. Nel bollettino è indicato il numero di c/c “1017381649”, valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TASI”. Occorre ricordare, inoltre che:

- il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune di ubicazione degli immobili. Sul bollettino è presente, infatti, un solo campo per l’indicazione del codice catastale;

- se il contribuente possiede più immobili assoggettati a TASI nello stesso Comune “il versamento li deve comprendere tutti”;

- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, vanno arrotondati all’euro secondo le ordinarie regole (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo);

- la TASI dovuta per l’abitazione principale va riportata al netto della relativa detrazione, che va indicata nello specifico campo “Detrazione per abitazione principale”.

 Attenzione alle nuove regole se si sceglie il mod. F24

Può essere conveniente utilizzare il Modello F24 nel caso in cui si possiedano più immobili in comuni diversi, in quanto con il bollettino ci si troverebbe costretti a compilarne uno per ogni comune. L’altro vantaggio del Modello F24 è che consente di utilizzare in compensazione eventuali crediti d’imposta. Se si sceglie il modello F24 bisogna però ricordare che dal 1° ottobre sono entrate in vigore nuove regole. Si ricorda in particolare che è possibile presentare il modello F24 cartaceo solo se l’importo da versare è inferiore a 1.000 Euro, è eseguito da un privato, e non vi sono compensazioni. Negli altri casi è obbligatoria la via telematica.

Fonte: http://www.fiscoetasse.com/

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