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News

  • Per spesometro ed esterometro proroga confermata
  • L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti
  • Fatture emesse e ricevute – Spesometro disposizioni in materia di invio dei relativi dati
  • Comunicazioni Liquidazioni Iva secondo trimestre 2018: invio entro il 17.09.2018
  • L’invio con data (in)certa delle liquidazioni periodiche
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Scadenziario

  • SCADENZE FISCALI 2° TRIMESTRE 2022
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  • Scadenzario I° trimestre 2020
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  • Scadenzario III° trimestre 2019
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Area Riservata

  • Autodichiarazione per i massimali aiuti di stato per emergenza COVID – Modalità e termini di presentazione
  • INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE
  • DECRETO ENERGIA – principali novità
  • Dichiarazione annuale dati IVA 2022
  • Comunicazione prestazioni lavoro occasionale
  • LEGGE DI BILANCIO 2022 – principali novità
  • DL n. 73 del 25.05.2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) – Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni
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Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo.

Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

Il modello cartaceo potrà essere dunque presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia solo se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione e solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

« Locazioni, deduzioni Irpef per l’acquisto di immobili da affittare
Utilizzo del modello F24 telematico a decorrere dall’1/10/2014 »

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