Split payment – abolito obbligo per i professionisti
Tra le novità in materia fiscale contenute nel D.L. n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, troviamo l’abolizione della scissione dei pagamenti, c.d. “split payment” relativamente alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta a titolo di imposta e a titolo di acconto di cui all’art. 25, D.P.R. n. 600/73.
La disciplina IVA, relativa alle operazioni effettuate nei confronti della P. A e delle loro società controllate è regolata dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, ed in particolare dal comma 1, il quale prevede che l’IVA sia trattenuta dalla P.A. e versata direttamente da questa all’Erario.
L’obbligo di applicazione del meccanismo dello split payment da parte dei professionisti, per le prestazioni rese a favore dei soggetti di cui sopra (P.A., società controllate ed anche società quotate in borsa) era stato introdotto dal D.L. n. 50/2017.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; pertanto, con la pubblicazione in G.U in data 13 luglio 2018, a partire dal 14 luglio 2018 viene abolita l’applicazione del meccanismo dello split payment per i professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione, e che sono soggette a ritenuta d’acconto.
La P.A. che riceve la fattura deve, quindi, provvedere al versamento della ritenuta d’acconto, e versare al professionista l’intero importo comprensivo dell’IVA, mentre per il professionista, a seguito di emissione della fattura, nasce un debito IVA; questi deve, pertanto, provvedere a liquidare ed a versare l’imposta all’erario entro i termini previsti in base alla propria liquidazione IVA (mensile o trimestrale).
Ovviamente la fattura emessa dal professionista verso la P.A. sarà sempre elettronica.
Ciò comporta in primo luogo che nel campo “Esigibilità IVA” non sia più indicato il codice S – Scissione dei pagamenti, ma i valori:
• I – IVA ad esigibilità immediata, oppure
• D – IVA ad esigibilità differita.
Nel campo “Importo Pagamento” va riportato il totale della fattura al netto della sola ritenuta d’acconto (non più anche dell’IVA).
Fonte: Seac