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Unioni civili e coppie di fatto: la legge in vigore dal 5 giugno 2016

La legge entrata in vigore lunedì 5 giugno 2016 regola i rapporti per le unioni civili di persone dello stesso sesso e per i conviventi di fatto. Numerosi i riflessi fiscali.

Il 5 giugno 2016 è la data in cui entra in vigore la Legge 76/2016 sulle Unioni Civili di persone dello stesso sesso e dei conviventi di fatto. Il testo di legge è composto da un unico articolo suddiviso in due parti:

- le unioni civili tra persone dello stesso sesso ai commi 1-35;

- le convivenze di fatto ai commi 36-67

Numerosi i riflessi fiscali di questa legge, di cui i principali sono:

- La comunione di beni: viene esteso questo regime anche alle unioni civili di persone dello stesso sesso, a meno che non scelgano la separazione, ed alle coppie di fatto se così previsto nel contratto di convivenza che regola i rapporti patrimoniali.

- L’abitazione principale: per entrambi i partner dell’unione civile è possibile riconoscere come abitazione principale la dimora abituale della coppia, mentre per i conviventi di fatto il testo della legge prevede che nel contratto di convivenza sia contenuta “l’indicazione della residenza.”

- I diritti di successione: Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. Per i conviventi di fatto non sono previsti particolari diritti, tuttavia il comma 43 prevede che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza “il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre  anni.”

Fonte: Fisco e Tasse

Spesometro 2016: scadenze, proroga al 20 aprile 2016

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con un comunicato stampa, che l’invio dello Spesometro da parte dei contribuenti che effettuano la liquidazione mensile Iva, sarà possibile fino al prossimo 20 aprile 2016, spostando così la scadenza originaria, prevista per l’11 aprile. Per gli altri soggetti che sono tenuti alla dichiarazione IVA trimestrale, viene confermato il termine ultimo al 20 aprile.

Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

Proroga concessa per l’invio dei dati sanitari

In attesa della formalizzazione della proroga, l’Agenzia delle Entrate anticipa agli operatori interessati (medici, farmacie, strutture sanitarie, eccetera) che avranno nove giorni in più, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio per inviare al “Sistema tessera sanitaria” i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o erogate parzialmente.

Al seguente indirizzo e possibile scaricare il comunicato stampa.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+gennaio+2016/cs+21012016+invio+dati+ssn/014_Com.+st.+Proroga+730+dati+sanitari+21.01.16.pdf

Fonte:www.agenziaentrate.gov.it

 

Approvata dal Senato la Legge di Stabilità 2016

Il Senato ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo della Legge di Stabilità approvato dalla Camera,  con 162 “sì”, 125 “no” e nessun astenuto, dando il contestuale via libera definitivo al provvedimento.  Per l’entrata in vigore delle norme si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una manovra di 35,4 miliardi nella quale spiccano l’abolizione totale delle tasse sulla prima casa e il blocco delle misure di aumento dell’Iva e delle accise che erano state previste dalle clausole di salvaguardia delle Finanziarie precedenti, che pesa quasi 17 miliardi sul totale delle spese. Ricordiamo anche il piano sicurezza-cultura da 2,6 miliardi e  rinuncia all’anticipo del taglio dell’Ires che resta previsto per il 2017. La manovra porta ad un aumento del deficit di bilancio che arriva per il 2016 al 2,4% , raddoppiando la previsione iniziale del Governo.

Tra le novità fiscali introdotte dalla Stabilità c’è il “Super ammortamento”, una misura volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef.

Scarica qui il testo del DDL 2111-B approvato definitivamente dal Senato in data 22 dicembre 2015 in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Fonte: www.fiscoetasse.com

Legge di Stabilità 2016: si ritorna indietro su limite del contante e tracciabilità

Si ritorna un po’ indietro sul limite all’utilizzo del contante. Il Ddl Stabilità 2016, infatti, modificando l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, aumenta da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera. Ma non solo. Viene anche prevista  l’abrogazione dell’obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative con modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011) e l’abrogazione dell’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto (art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014).

www.fiscoetasse.com

 

Comunicazione beni ai soci: si avvicina la scadenza del 30 ottobre

Si avvicina la data del 30 ottobre, termine ultimo entro il quale comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, ossia i dati relativi ai finanziamenti concessi da quest’ultimi alla società; si tratta comunque di due comunicazioni distinte tra loro vista la diversa origine normativa.  Con le circolari n° 24/E del 15 giugno 2012 e la n° 36/E del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha posto in evidenza chiarimenti applicativi dell’art.2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies, del decreto legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148.

(Regole generali)

Presupposti oggettivi – L’obbligo di comunicazione sorge quando:
• vi è una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento collegato al bene concesso e il prezzo eventualmente pagato dall’utilizzatore;
• i soggetti che utilizzano il bene sono soci dell’azienda (società di persone, di capitali, enti privati residenti che svolgono attività commerciali, società cooperative) ovvero familiari dell’imprenditore o del socio.

La determinazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi – Il socio (o il familiare) deve essere tassato, in linea generale, sull’eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, che andava inserito nel modello Unico 2015, quadro RL, rigo Rl 10, mentre a carico dell’azienda concedente si profila la totale indeducibilità del costo (salvo i casi espressamente previsti dal TUIR per altre tipologie di costi) collegato alla concessione in godimento.

Casi particolari – La comunicazione è obbligatoria anche nei confronti di:
• gruppo societario, qualora il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società appartenente allo stesso gruppo;
• beneficiario del bene che possiede una partecipazione indiretta nella società concedente;
• ex socio, qualora abbia utilizzato il bene nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione.

Casi di esclusione – Il provvedimento non riguarda i beni dato in uso promiscuo a dipendenti che sono anche soci della società, nonché beni che rientrano nella categoria “altro” di valore non superiore a € 3.000 al netto dell’Iva; inoltre non sono tenuti ad inviare la comunicazione:

• imprenditori individuali per i beni concessi (a se stesso) in godimento, ovvero, beni che fanno riferimento ai fringe benefit regolati dall’art 51 e 54 del TUIR;

• professionisti;

• associazioni professionali;

• società semplici, anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci;

• cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

• utilizzatori bene ad uso pubblico (esempio tassista);

• enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa;

• società agricole produttive di redditi fondiari;

• società che operano in regime di “trasparenza”.

Sanzioni – regole generali – La comunicazione avendo fini appunto di conoscenza fiscale e non dichiarativa, in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti, l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro (art. 11, D.Lgs. 471/97). In caso di ravvedimento, lo stesso si perfeziona con il versamento con modello F24 dell’importo di € 32(1/8), codice tributo 8911 e anno di riferimento 2014.

Fonte: www.fiscal-focus.it

Conservazione documenti fiscali più semplice

Una Risoluzione delle Entrate semplifica la conservazione elettronica dei documenti fiscali, adeguandola alla fatturazione elettronica

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre scorso (al seguente link) http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/indice+risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla conservazione elettronica dei documenti fiscali, puntando sull’alleggerimento del relativo procedimento rispetto ad adempimenti non strettamente necessari. In particolare, le Entrate hanno precisato che se il conservatore dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari è un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non vi è obbligo di comunicarne direttamente gli estremi identificativi all’Amministrazione finanziaria con il modello di variazione dati Iva. Il contribuente è tenuto infatti solo a comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione elettronica: la prima scadenza utile è il 30 settembre 2015 per chi nel 2014 ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante fiscalmente. Occorrerà in questo caso indicare il codice 1 al rigo RS140 del modello Unico PF, ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP. Ulteriore effetto della risoluzione è quello di fare venire meno in capo al conservatore l’obbligo di rilascio periodico dell’attestazione di essere depositario delle scritture contabili. La semplificazione finirà per favorire il sistema di fatturazione elettronica tra privati secondo le regole contenute nel decreto legislativo 127/2015, attuativo della legge Delega fiscale 23/2014.

Fonte: http://www.fiscoetasse.com

Split payment solo per le operazioni con fattura “ordinaria”

Il presupposto oggettivo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, D.P.R. 633/1972) ricomprende ogni operazione effettuata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma (CC.MM. 1/E/2015, par. 1, e 15/E/2015, par. 1) – per le quali non operino specifiche cause di esclusione – a prescindere dal fatto che siano poste in essere nell’ambito dell’attività istituzionale o di quella commerciale, sebbene siano differenti le relative modalità di versamento dell’imposta (artt. 4 e 5, D.M. 23 gennaio 2015). In particolare, lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti dei predenti enti, documentate mediante la fattura emessa dal fornitore, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. 633/1972, con indicazione dell’imposta addebitata all’ente cessionario o committente: sono, pertanto, compresi anche gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi, nonché le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di cui all’art. 73, D.P.R. 633/1972 (C.M. 15/E/2015, par. 2).

Non sono, pertanto, soggette allo split payment le cessioni di beni e prestazioni di servizi – come, ad esempio, le piccole spese dell’ente pubblico – certificate dal cedente o prestatore tramite il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8, L. 249/1976 o dello scontrino fiscale (L. 18/1983) o non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 1, co. 429 e ss., L. 311/2004, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste. A parere dell’Agenzia delle Entrate, tale ipotesi di esclusione ricomprende anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata (art. 21-bis del D.P.R. 633/1972), oppure il caso in cui – successivamente alla certificazione mediante le predette modalità semplificate – sia comunque emessa una fattura funzionale alla sola documentazione del costo o dell’Iva assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente, l’operazione deve essere ricondotta nell’ambito di applicazione dello split payment qualora la fattura sia emessa, su richiesta della Pubblica Amministrazione cessionaria o committente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

La disciplina dello split payment non è, inoltre, applicabile alle prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (art. 17-ter, co. 2, D.P.R. 633/1972), ovvero a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973 (C.M. 15/E/2015, par. 2). L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è, pertanto, maggiormente estensivo rispetto alla formulazione letterale della nuova disposizione del Decreto Iva: l’Amministrazione Finanziaria ritiene, infatti, che la ratio perseguita dal legislatore, con l’espressione “ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, sia quella di ricomprendere tra le operazioni escluse dallo split payment anche i compensi pagati a soggetti che rendono alla Pubblica Amministrazione prestazioni di lavoro autonomo i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto (C.M. 6/E/2015, par. 8.7). A questo proposito, è stato altresì chiarito che tale esclusione fa riferimento soltanto alle ipotesi in cui è lo stesso ente pubblico committente che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta: l’inapplicabilità della scissione dei pagamenti non è, pertanto, invocabile in base all’art. 17-ter, co. 2, D.P.R. 633/1972 se il meccanismo procedurale comporta che la ritenuta sia operata, in concreto, da un soggetto diverso, come la banca del prestatore. È il caso, ad esempio, del c.d. bonus energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell’8% da parte dell’intermediario finanziario.

Sono altresi escluse dalla scissione dei pagamenti, in considerazione della ratio e delle caratteristiche di tale meccanismo, le fattispecie nelle quali la Pubblica Amministrazione non effettua pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore (C.M. 15/E/2015, par. 2): in particolare, si tratta delle operazioni – ad esempio, i servizi di riscossione delle entrate ed altri proventi – in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo ad esso spettante e, in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria, trattiene lo stesso, riversando all’ente committente un importo netto. In tale circostanza, l’esclusione dallo split payment è, quindi, motivata dal fatto che l’imponibile e la corrispondente Iva sono già nella disponibilità del prestatore.

Fonte: http://www.notiziefiscali.it

Bilancio: i termini per la seconda convocazione

Il 15 maggio 2015 è stato pubblicato un contributo della Fondazione Nazionale Commercialisti dal titolo “Assemblea di bilancio: approfondimento sul tema della seconda convocazione”. Domanda: nel termine di 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio (ovvero 180 gg.) si deve tenere in conto dei termini previsti per la seconda convocazione? In caso affermativo la scadenza massima per la prima convocazione dell’assemblea di approvazione bilancio sarebbe stabilita entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio. Risposta: l’art. 2369 parla di necessità di una “nuova convocazione” in assenza dei quorum costitutivi, per cui si ritiene che i limiti temporali di cui all’art. 2364 siano adempiuti in sede di prima convocazione; il legislatore ha stabilito un apposito termine per la seconda convocazione, stabilito nei 30 gg. dalla prima; gli amministratori sono tenuti a depositare il progetto di bilancio durante i 15 gg. che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio stesso. In base a quanto detto la FNC ritiene che, i termini per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio stabiliti in 120 (o 180 gg.) dalla chiusura dell’esercizio, siano validi soltanto in riferimento alla prima convocazione dell’adunanza, “potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 gg. dalla prima”. Circa quale sia la data da intendersi ai fini del rispetto dei limiti di convocazione di cui sopra, la Fondazione precisa che essi non si riferiscono alla pubblicazione dell’avviso di convocazione ma alla data effettiva dell’assemblea.

fonte: http://www.commercialistatelematico.com

Spesometro 2015 in scadenza il 10,20 e 30 aprile.

La scadenza dello Spesometro è prevista  il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 aprile per i trimestrali. L’obbligo dello Spesometro riguarda  tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, che anche per il 2014 devono procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014 :

- senza alcun limite d’importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all’emissione di ricevuta fiscale o scontrino).

- se d’importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione.

Soggetti obbligati e soggetti esclusi alla compilazione dello spesometro

Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:

- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;

- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;

- i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;

- che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis.

- che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 della L. 388/2000 nonche’ gli ex minimi.

Soggetti esclusi

- i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura;

- gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

Spesometro: la compilazione puo’ essere analitica o aggregata

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).

Le due modalita’ non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l’intero contenuto dello Spesometro.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici di San Marino

- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;

- acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo

Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l’indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.

Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.

Comunicazione aggregata

Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale.

Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

Spesometro: operazioni non soggette alla comunicazione

Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:

- imponibili alle varie aliquote;

- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;

- assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis decreto Iva);

- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);

- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;

- esenti (art. 10 decreto Iva);

- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;

- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;

- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.

- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;

- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa;

- la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo”);

- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.

 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall’Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

• le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);

• gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’ gia’ comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;

• le esportazioni dirette di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;

• le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra;

• le operazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a  € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall’Agenzia delle Entrate. Risposte alle faq del 19/11/2013. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Normativa+e+prassi/

Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list”, le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list;

• le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)

• le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;

• le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.

• le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing/noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.

• le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell’attività Iva).

• le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione);

• le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).

• operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.

In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”.

Le scadenze per l’invio dello spesometro sono tre

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l’invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:

10 aprile 2015 per i contribuenti mensili

20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali

30 aprile 2015 operatori finanziari

Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse puo’ compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell’Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

I contribuenti piu’ evoluti, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente.

I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente possono avvalersi di un intermediario, attraverso la consegna del file telematico predisposto con il proprio gestionale o con il programma messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Le sanzione per l’omissione dell’invio dello spesometro

L’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065).

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