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	<title>Studio Bettini Commercialisti Associati | Archivi categoria: News</title>
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	<description>Dottori Commercialisti e Revisori Legali</description>
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		<title>LA NORMATIVA SUGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[StudioBettini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La normativa dei paesi della comunità europea e di conseguenza anche la normativa nazionale stanno sempre più accentuando e responsabilizzando il ruolo centrale della governance dell’impresa affinché l’attività di amministrazione risponda ai requisiti previsti dalla legge. Ricordiamo che il cardine di detta normativa è indicato nell’art. 2086 del Codice Civile il quale  recita comma 1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa dei paesi della comunità europea e di conseguenza anche la normativa nazionale stanno sempre più accentuando e responsabilizzando il ruolo centrale della governance dell’impresa affinché l’attività di amministrazione risponda ai requisiti previsti dalla legge.</p>
<p>Ricordiamo che il cardine di detta normativa è indicato nell’art. 2086 del Codice Civile il quale  recita comma 1 <i>“<span style="text-decoration: underline;">L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori </span></i>comma 2<i> <span style="text-decoration: underline;">L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.</span></i></p>
<p><i><span style="text-decoration: underline;"> </span></i>Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) riprendendo quanto scritto all’art. 2086 C.C., ha stabilito all’art. 3:</p>
<p>Comma 1</p>
<p><i>“L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”</i></p>
<p>Comma 2</p>
<p><i>“L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”</i></p>
<p>Comma 3</p>
<p>“<i>Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 (</i>istituzione di idoneo assetto organizzativo) <i>devono consentire di:</i></p>
<p>-         <i>rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta</i></p>
<p>-         <i>verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 </i>(indicazione di alcuni segnali di crisi)</p>
<p>-         <i>ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2.</i></p>
<p>In sostanza il legislatore richiede che:</p>
<p>-         vi sia l’esistenza di un “controllo di gestione” per la gestione dei fatti amministrativi, contabili e finanziari;</p>
<p>-         vengano regolarmente e costantemente monitorati i fatti della gestione;</p>
<p>-         vengano correttamente e formalmente attribuite mansioni e responsabilità alle persone preposte alla gestione;</p>
<p>-         vengano formalizzate (sulla base delle conoscenze del mercato sugli andamenti storici dell’azienda, sulle innovazioni apportate o in corso di approntamento) dei budget annuali che dovranno essere oggetto di monitoraggio e rilevazione (si ritiene con cadenza trimestrale).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vi sono già alcune sentenze di Tribunale nelle quali si addebita all’impresa ed ai suoi amministratori la mancanza di adeguati (e formalizzati) assetti organizzativi da istituire quando l’impresa è “in bonis” e non quando vi sono le prime avvisaglie della crisi.</p>
<p><b>Vi è perciò la necessità di implementare in maniera organica quanto richiesto dalla legge e dalla evoluzione economica, in modo da non incorrere in responsabilità.</b></p>
<p><b>(implementazione formale e sostanziale).</b></p>
<p><b> </b><b>Opinione comune è che l’andamento aziendale venga monitorato con situazioni almeno trimestrali (da rapportarsi anche con i budget previsionali) dandone formale riscontro.</b></p>
<p><b> </b><b>Chiaramente, in sede di redazione del bilancio, in nota integrativa dovrà essere data contezza degli adeguati assetti organizzativi ed una adeguata informativa sulla valutazione della continuità aziendale </b>(possibile in presenza di un coerente budget previsionale).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">Si fa infine presente come la normativa sopra indicata è rivolta a tutte le attività di impresa (individuali – societarie – minime – medie e grandi), gli adeguati assetti organizzativi devono perciò tenere conto delle diverse realtà imprenditoriali e quindi le piccole realtà imprenditoriali dovranno dotarsi di sistemi di monitoraggio dell’azienda più semplificati.</span></p>
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		<title>ROTTAMANZIONE-QUATER proroga al 30.06.2023</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[StudioBettini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Recentemente il MEF ha reso  noto la proroga dal 30.04 al 30.06.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. &#8220;rottamazione-quater&#8221; dei carichi affidati all&#8217;Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 &#8211; 30.06.2022. Di conseguenza sono prorogati anche il termine entro il quale l&#8217;Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente il MEF ha reso  noto la proroga dal 30.04 al 30.06.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. &#8220;rottamazione-quater&#8221; dei carichi affidati all&#8217;Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 &#8211; 30.06.2022.</p>
<p>Di conseguenza sono prorogati anche il termine entro il quale l&#8217;Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata nonché il termine per effettuare il relativo versamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Proroga scadenze della &#8220;TREGUA FISCALE&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[StudioBettini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FISCALI Con riferimento alla regolarizzazione di irregolarità, infrazioni, ed inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IRAP/IVA e sul versamento dei tributi, è prorogato dal 31.03.2022 al 31.10.2023 il termine di versamento ( unica soluzione/prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200,00 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FISCALI</span></p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla regolarizzazione di irregolarità, infrazioni, ed inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IRAP/IVA e sul versamento dei tributi, è prorogato dal 31.03.2022 al 31.10.2023 il termine di versamento ( unica soluzione/prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200,00 per ciascun periodo d&#8217;imposta cui si riferiscono le violazioni. Resta confermato al 31.03.2024 il termine di versamento della seconda rata/rimozione delle irregolarità.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">RAVVEDIMENTO SPECIALE</span></p>
<p>Relativamente al ravvedimento speciale utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d&#8217;imposta precedenti e, in particolare:</p>
<p>- Le violazioni &#8220;sostanziali&#8221; dichiarative ( ossia, violazioni infedele dichiarazione)</p>
<p>- Le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non &#8220;assorbile&#8221; nella regolarizzazione della dichiarazione ( ad esempio, omessa fatturazione)</p>
<p>è prorogato dal 31.03.2023 al 30.09.2023 il termine:</p>
<p>- per la rimozione dell&#8217;irregolarita&#8217; / omissione</p>
<p>- per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell&#8217;importo dovuto. In particolare è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all&#8217;imposta e agli interessi dovuti.</p>
<p>Inoltre è ora fissato al 31.10.2023, 30.11.2023 e 20.12.2023 ( in luogo del 30.06.2023, 30.09.2023 e 20.12.2023) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">DEFINIZIONI LITI PENDENTI</span></p>
<p>con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all&#8217;1.1.2023 è prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per:</p>
<p>- Presentare all&#8217;Agenzia delle Entrate l&#8217;apposita domanda</p>
<p>- Versare quanto dovuto/prima rata di massimo 20 se l&#8217;importo dovuto è superiore a € 1.000,00.</p>
<p>Inoltre è ora fissato al 31.10.2023 e 20.12.2023 ( in luogo al 30.09.2023 e 20.12.2023) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
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